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La crescente diffusione dei social network tra bambini e adolescenti ha introdotto nuove questioni giuridiche nell’ambito della
responsabilità genitoriale, imponendo una riflessione sui doveri di educazione, vigilanza e protezione che l’ordinamento attribuisce ai genitori. L’utilizzo delle piattaforme digitali costituisce ormai una componente ordinaria della vita dei minori, ma comporta anche la possibilità di porre in essere comportamenti suscettibili di ledere diritti altrui, dalla reputazione alla riservatezza, fino all’integrità morale e psicologica della persona. La pubblicazione di contenuti offensivi, la diffusione non autorizzata di immagini, gli episodi di cyberbullismo e le molestie attraverso strumenti informatici possono infatti determinare conseguenze giuridiche che non riguardano esclusivamente gli autori materiali delle condotte, ma coinvolgono, in determinate circostanze, anche coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il problema assume particolare rilevanza quando i comportamenti illeciti vengono realizzati attraverso dispositivi personali, spesso utilizzati autonomamente dai ragazzi e al di fuori di un controllo diretto degli adulti.

Il fondamento della responsabilità genitoriale si rinviene nell’articolo 30 della Costituzione e nelle disposizioni del Codice civile che disciplinano i doveri di mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale nei confronti dei figli. Tali obblighi devono essere interpretati alla luce dell’evoluzione delle relazioni sociali e degli strumenti di comunicazione, comprendendo necessariamente anche l’educazione digitale. La responsabilità dei genitori non si esaurisce pertanto nella predisposizione di regole relative al tempo trascorso davanti agli schermi, ma riguarda la formazione della capacità del minore di comprendere le conseguenze delle proprie azioni, rispettare i diritti degli altri utenti e riconoscere i rischi connessi alla diffusione di informazioni personali. L’ordinamento non impone una sorveglianza continua e indiscriminata, ma richiede che l’esercizio dei doveri educativi e di vigilanza sia adeguato all’età, al grado di maturità e alle concrete condizioni del figlio.

La responsabilità civile dei genitori per gli illeciti commessi online

Il principale riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 2048 del Codice civile, secondo il quale i genitori sono responsabili dei danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con essi, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto. La disposizione introduce una presunzione di responsabilità che trova applicazione anche quando la condotta dannosa venga realizzata attraverso social network, applicazioni di messaggistica o altre piattaforme digitali. La giurisprudenza riconduce tradizionalmente tale responsabilità alla culpa in educando e alla culpa in vigilando, rispettivamente riferite all’inadeguatezza dell’educazione impartita e all’insufficiente esercizio dei doveri di sorveglianza. In questo contesto, la circostanza che un minore disponga autonomamente di uno smartphone o di un account personale non esclude la possibile responsabilità dei genitori, così come la semplice dimostrazione di aver impartito raccomandazioni generiche sul corretto utilizzo di internet potrebbe non risultare sufficiente a superare la presunzione prevista dalla legge. La valutazione deve riguardare il complessivo comportamento educativo della famiglia, le modalità di vigilanza concretamente esercitate e la prevedibilità delle condotte dannose, senza trasformare la responsabilità genitoriale in un obbligo assoluto di impedire qualsiasi comportamento illecito.

Le conseguenze possono essere particolarmente significative quando il minore utilizza i social network per diffondere contenuti diffamatori, pubblicare fotografie senza autorizzazione, creare profili falsi o partecipare a comportamenti persecutori nei confronti di altri ragazzi. In presenza dei presupposti previsti dall’ordinamento, tali condotte possono determinare un obbligo risarcitorio per i danni patrimoniali e non patrimoniali provocati alla vittima. Occorre tuttavia distinguere la semplice scorrettezza comportamentale dall’illecito giuridicamente rilevante, poiché non ogni discussione online, commento sgradevole o conflitto tra adolescenti costituisce necessariamente un fatto produttivo di responsabilità civile o penale. L’accertamento richiede la verifica della condotta, dell’effettiva lesione di un diritto tutelato, dell’esistenza del danno e del rapporto causale tra il comportamento contestato e le conseguenze lamentate. Anche la posizione dei genitori deve essere esaminata individualmente, considerando le circostanze del caso concreto e la possibilità di fornire la prova liberatoria prevista dall’articolo 2048 del Codice civile.

Cyberbullismo, responsabilità penale e tutela dei minori

Una disciplina specifica è prevista dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, successivamente modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, che ha rafforzato gli strumenti di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. La normativa attribuisce particolare rilievo alla collaborazione tra famiglie, istituzioni scolastiche e autorità competenti, riconoscendo che la prevenzione delle condotte lesive richiede un intervento educativo coordinato. Gli episodi di cyberbullismo possono comprendere comportamenti differenti, dalla diffusione di contenuti denigratori alla divulgazione di informazioni riservate, fino alle minacce e alle molestie reiterate. A seconda delle modalità e della gravità dei fatti, tali condotte possono assumere rilevanza civile oppure integrare specifiche fattispecie di reato, quali la diffamazione, la minaccia o gli atti persecutori. La disciplina prevede inoltre strumenti di intervento preventivo, tra cui l’ammonimento del questore nei casi stabiliti dalla legge, con il coinvolgimento dei genitori del minore interessato. In determinate ipotesi di reiterazione delle condotte successivamente all’ammonimento, è prevista anche una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.

Sul piano penale deve essere richiamato il principio della personalità della responsabilità, sancito dall’articolo 27 della Costituzione, in forza del quale i genitori non possono essere considerati penalmente responsabili per il solo fatto che il figlio abbia commesso un reato. L’articolo 97 del Codice penale stabilisce che non è imputabile chi, al momento della commissione del fatto, non abbia compiuto quattordici anni, mentre l’articolo 98 prevede, per i minori di età compresa tra quattordici e diciotto anni, la necessità di accertare la capacità di intendere e di volere. Ne consegue che l’eventuale responsabilità penale per comportamenti illeciti realizzati attraverso i social network deve essere valutata personalmente nei confronti dell’autore della condotta, secondo le regole proprie dell’ordinamento minorile. Resta distinta la possibile responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dal figlio, mentre una loro eventuale responsabilità penale richiederebbe l’accertamento di una condotta personale riconducibile a una specifica fattispecie incriminatrice. Questa distinzione assume particolare importanza nelle controversie che coinvolgono più famiglie, nelle quali le conseguenze risarcitorie e quelle penali devono essere esaminate separatamente.

Privacy, controllo genitoriale e diritto all’immagine

Un ulteriore profilo riguarda l’accesso dei minori alle piattaforme digitali e il trattamento dei loro dati personali. L’articolo 2-quinquies del Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che il minore che abbia compiuto quattordici anni possa esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati nell’ambito dell’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, quando il trattamento si fonda sul consenso. Per i minori di quattordici anni, nelle medesime circostanze, il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Tale previsione non costituisce tuttavia un’autorizzazione generalizzata all’utilizzo di qualsiasi social network, poiché le singole piattaforme possono stabilire requisiti di accesso differenti e ulteriori condizioni contrattuali. Il raggiungimento dell’età prevista dalla normativa sulla protezione dei dati personali non determina inoltre il venir meno dei doveri educativi e di vigilanza dei genitori, che continuano a essere esercitati fino alla maggiore età secondo modalità proporzionate alla maturità del figlio.

Particolarmente delicata è la questione della pubblicazione di fotografie e video che ritraggono soggetti minorenni. La diffusione di immagini personali deve rispettare le disposizioni relative al diritto all’immagine, alla riservatezza e alla protezione dei dati, senza che la disponibilità materiale di una fotografia comporti automaticamente il diritto di pubblicarla. Il problema riguarda sia i minori che condividono immagini di coetanei senza autorizzazione, sia i genitori che pubblicano abitualmente contenuti riguardanti i propri figli. Quest’ultima pratica, comunemente definita sharenting, solleva questioni relative alla tutela dell’identità digitale e al diritto del minore a non vedere esposti pubblicamente aspetti della propria vita privata. L’esercizio della responsabilità genitoriale deve infatti essere orientato all’interesse del figlio e non attribuisce un potere illimitato di disporre della sua immagine. Analogamente, il dovere di vigilanza sull’utilizzo dei dispositivi digitali deve essere contemperato con il diritto alla riservatezza del minore, evitando forme di controllo indiscriminato che non trovino giustificazione in concrete esigenze di protezione.

Gli strumenti di tutela e l’accertamento delle responsabilità

Quando un minore subisce comportamenti illeciti attraverso i social network, i genitori possono attivare differenti strumenti di tutela, la cui individuazione dipende dalla natura dei fatti e dalle conseguenze prodotte. La conservazione delle comunicazioni, delle immagini, dei messaggi e degli altri elementi digitali disponibili può risultare determinante per documentare le condotte e consentire una successiva valutazione giuridica. La normativa sul cyberbullismo prevede specifiche procedure per richiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi attraverso internet e, nei casi previsti dalla legge, consente di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali. Quando emergono elementi riconducibili a una fattispecie di reato, può inoltre essere necessario valutare la presentazione di una denuncia o di una querela, tenendo conto delle condizioni di procedibilità e degli eventuali termini stabiliti dall’ordinamento. Nei casi che coinvolgono l’ambiente scolastico assumono rilievo anche gli obblighi di intervento delle istituzioni scolastiche e le procedure di prevenzione previste dalla normativa vigente.

La responsabilità genitoriale nell’ambiente digitale deve essere interpretata alla luce di un principio fondamentale: l’utilizzo delle tecnologie non modifica la natura dei doveri educativi e di protezione previsti dall’ordinamento, ma ne amplia gli ambiti di applicazione. I comportamenti realizzati attraverso internet possono produrre conseguenze giuridiche analoghe a quelle derivanti da condotte poste in essere nella vita quotidiana, con ulteriori problematiche legate alla rapidità della diffusione, alla permanenza dei contenuti e alla difficoltà di limitarne la circolazione. L’accertamento delle responsabilità richiede tuttavia un’analisi concreta, che distingua la posizione del minore da quella dei genitori, la responsabilità civile da quella penale e gli obblighi educativi dalle specifiche conseguenze risarcitorie. Soltanto attraverso questa distinzione è possibile individuare correttamente i diritti delle persone coinvolte e gli strumenti giuridici applicabili, evitando di attribuire automaticamente ai genitori qualsiasi comportamento illecito commesso dai figli attraverso le piattaforme digitali.

 

Nota informativa: Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono consulenza legale. Ogni situazione deve essere valutata sulla base delle specifiche circostanze del caso concreto. Per una valutazione personalizzata è possibile contattare lo Studio Legale Dodaro.