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L’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente numerosi settori della società, introducendo strumenti capaci di elaborare informazioni, generare contenuti, riconoscere immagini e assumere decisioni automatizzate con livelli di complessità sempre maggiori. Questa evoluzione tecnologica interessa direttamente anche il diritto penale, chiamato a confrontarsi con comportamenti illeciti realizzati attraverso sistemi intelligenti, nuove modalità di commissione dei reati e questioni di responsabilità che non trovano sempre una risposta immediata nelle categorie giuridiche tradizionali. La diffusione di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale generativa, in particolare, ha reso accessibili tecnologie che fino a pochi anni fa richiedevano competenze informatiche specialistiche, ampliando le possibilità di utilizzo legittimo ma anche le opportunità di abuso.

Il problema giuridico fondamentale consiste nello stabilire come applicare i principi del diritto penale a condotte nelle quali l’intervento umano può essere mediato da sistemi informatici dotati di una significativa autonomia operativa. L’ordinamento italiano si fonda sul principio della responsabilità penale personale, sancito dall’articolo 27 della Costituzione, e richiede che l’attribuzione di un reato avvenga nel rispetto dei criteri previsti dalla legge. L’intelligenza artificiale non costituisce un soggetto penalmente responsabile e il suo impiego non determina automaticamente una responsabilità a carico di chi la utilizza, la sviluppa o la mette a disposizione. Occorre invece individuare le condotte umane concretamente rilevanti, verificare l’esistenza degli elementi costitutivi del reato e accertare l’eventuale presenza del dolo o della colpa nei casi previsti dall’ordinamento.

L’intelligenza artificiale come strumento per commettere reati

Una delle questioni più attuali riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per realizzare comportamenti già previsti e puniti dal Codice penale. I sistemi generativi possono essere impiegati per produrre comunicazioni ingannevoli, falsificare contenuti audiovisivi, imitare la voce di una persona oppure costruire identità digitali apparentemente autentiche. Queste possibilità tecnologiche possono agevolare la commissione di truffe, estorsioni, sostituzioni di persona e altre condotte penalmente rilevanti. Un esempio particolarmente significativo è rappresentato dalle frodi realizzate attraverso la clonazione vocale, nelle quali un soggetto utilizza una voce sintetica per simulare quella di un familiare, di un dirigente aziendale o di un professionista, inducendo la vittima a effettuare trasferimenti di denaro o a comunicare informazioni riservate.

In simili circostanze, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non modifica necessariamente la qualificazione giuridica del comportamento. Una truffa realizzata mediante una voce sintetica può continuare a essere disciplinata dall’articolo 640 del Codice penale, qualora risultino presenti gli artifici o raggiri, l’induzione in errore, il conseguimento di un ingiusto profitto e il danno patrimoniale richiesti dalla norma. Analogamente, l’impiego di sistemi intelligenti per accedere abusivamente a infrastrutture informatiche può assumere rilevanza ai sensi dell’articolo 615-ter del Codice penale. La tecnologia utilizzata costituisce quindi uno degli elementi attraverso i quali viene realizzata la condotta, mentre la responsabilità deve essere accertata considerando il comportamento dell’autore e le disposizioni applicabili al caso concreto.

Deepfake, identità digitale e nuove forme di manipolazione

Particolare attenzione merita il fenomeno dei deepfake, contenuti audiovisivi artificialmente generati o manipolati che possono riprodurre in maniera estremamente realistica il volto, la voce o i comportamenti di una persona. La possibilità di creare immagini e video apparentemente autentici solleva questioni che coinvolgono la tutela dell’identità personale, della reputazione, della riservatezza e della libertà individuale. Quando questi strumenti vengono utilizzati per attribuire falsamente dichiarazioni, simulare comportamenti compromettenti oppure diffondere contenuti sessualmente espliciti, possono emergere responsabilità penali differenti a seconda delle caratteristiche della condotta e delle conseguenze prodotte.

Il legislatore italiano è intervenuto specificamente su questa materia con la legge 23 settembre 2025, n. 132, introducendo nel Codice penale l’articolo 612-quater, relativo all’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale. La disposizione punisce, nei casi previsti dalla norma, la diffusione senza consenso di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, quando dalla condotta deriva un danno ingiusto alla persona interessata. La nuova fattispecie testimonia la necessità di adeguare gli strumenti di tutela penale a forme di manipolazione digitale che possono incidere profondamente sulla vita privata e professionale delle persone.

La diffusione di contenuti artificialmente manipolati può inoltre determinare il concorso o l’applicazione di altre disposizioni penali, qualora ne ricorrano gli specifici presupposti. La creazione di un video falso non costituisce, in ogni circostanza, un reato, così come non ogni utilizzo dell’immagine di una persona assume automaticamente rilevanza penale. Diventano determinanti le modalità di produzione e diffusione del contenuto, l’eventuale assenza di consenso, la capacità di ingannare i destinatari e gli ulteriori elementi richiesti dalle singole fattispecie incriminatrici.

La responsabilità penale di sviluppatori, utilizzatori e imprese

Un ulteriore problema riguarda l’individuazione delle responsabilità quando un sistema di intelligenza artificiale produce risultati dannosi o viene impiegato all’interno di un’organizzazione. La distinzione tra chi sviluppa il software, chi lo commercializza, chi lo configura e chi concretamente lo utilizza assume particolare importanza, soprattutto quando il funzionamento del sistema presenta caratteristiche di autonomia o complessità tali da rendere difficile ricostruire il processo che ha determinato uno specifico risultato.

Il diritto penale italiano non ammette una responsabilità automatica fondata esclusivamente sulla disponibilità o sulla proprietà di una tecnologia. L’accertamento deve riguardare la condotta attribuibile alla persona, il rapporto causale con l’evento nei reati che lo richiedono e l’elemento soggettivo previsto dalla fattispecie. Nei reati colposi, quando espressamente contemplati dalla legge, può assumere rilievo la violazione di regole cautelari applicabili all’attività svolta. La semplice circostanza che un sistema produca un risultato errato o dannoso non è quindi sufficiente a dimostrare l’esistenza di una responsabilità penale.

Anche le imprese possono essere coinvolte in procedimenti relativi a condotte illecite realizzate attraverso sistemi intelligenti. Il decreto legislativo 231 del 2001 disciplina la responsabilità degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio, secondo condizioni specificamente previste dalla normativa. L’impiego dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali rende pertanto importante valutare i rischi connessi alle attività automatizzate, predisporre adeguate procedure di controllo e verificare se i comportamenti concretamente realizzati possano assumere rilevanza nell’ambito della disciplina applicabile agli enti.

Intelligenza artificiale, indagini penali e valore delle prove digitali

L’intelligenza artificiale non rappresenta soltanto uno strumento potenzialmente utilizzabile per commettere reati, ma costituisce anche una risorsa per le attività investigative e per l’analisi delle prove. Sistemi di elaborazione automatizzata possono contribuire all’esame di grandi quantità di documenti, comunicazioni elettroniche, registrazioni e altri elementi digitali. Tuttavia, l’utilizzo di queste tecnologie all’interno del procedimento penale deve rispettare le garanzie previste dall’ordinamento, con particolare riferimento al diritto di difesa, al contraddittorio e alla possibilità di verificare l’attendibilità degli elementi utilizzati.

La crescente diffusione dei contenuti sintetici rende inoltre più complesso distinguere un documento autentico da uno artificialmente manipolato. Una registrazione audio, un’immagine o un filmato non possono essere considerati attendibili esclusivamente perché presentano caratteristiche apparentemente realistiche. Può diventare necessario ricorrere ad accertamenti tecnici per verificarne l’origine, l’integrità e l’eventuale presenza di alterazioni. In questo contesto, la corretta acquisizione e conservazione delle prove digitali assume un’importanza fondamentale, poiché la possibilità di ricostruire la provenienza di un contenuto può incidere significativamente sulla sua valutazione processuale.

Il quadro normativo europeo contribuisce a definire ulteriori obblighi e limiti nell’utilizzo dei sistemi intelligenti. Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, conosciuto come AI Act, introduce una disciplina basata sulla classificazione dei rischi e prevede specifiche restrizioni per determinate applicazioni, comprese alcune utilizzate nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità. Occorre tuttavia distinguere gli obblighi amministrativi e regolamentari previsti dalla disciplina europea dalle fattispecie penali stabilite dalla legislazione nazionale, evitando di considerare automaticamente ogni violazione delle regole sull’intelligenza artificiale come un reato.

Le nuove sfide della tutela penale nell’era dell’intelligenza artificiale

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale impone al diritto penale di confrontarsi con strumenti tecnologici che modificano rapidamente le modalità attraverso le quali possono essere realizzate condotte illecite. La possibilità di generare contenuti credibili, automatizzare comunicazioni e manipolare informazioni rende più complesso individuare gli autori dei comportamenti, ricostruire le responsabilità e verificare l’autenticità delle prove. Allo stesso tempo, l’applicazione delle norme penali deve continuare a rispettare i principi fondamentali di legalità, personalità della responsabilità e presunzione di innocenza.

La risposta giuridica non può quindi limitarsi a considerare l’intelligenza artificiale come una nuova categoria di rischio, ma deve concentrarsi sulle condotte effettivamente realizzate e sui diritti concretamente lesi. Per le persone che subiscono comportamenti illeciti attraverso strumenti intelligenti, così come per i soggetti coinvolti in indagini o procedimenti penali, diventa essenziale una valutazione capace di integrare la conoscenza delle disposizioni normative con la comprensione delle caratteristiche tecniche dei sistemi utilizzati.

Lo Studio Legale Dodaro offre assistenza nell’ambito del diritto penale, occupandosi della tutela delle persone offese e della difesa di soggetti coinvolti in procedimenti penali. Anche nelle controversie che riguardano l’utilizzo delle nuove tecnologie, l’analisi delle circostanze concrete e la corretta individuazione delle disposizioni applicabili rappresentano il presupposto indispensabile per garantire un’effettiva tutela dei diritti.

 

Nota informativa: Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono consulenza legale. Ogni situazione deve essere valutata sulla base delle specifiche circostanze del caso concreto. Per una valutazione personalizzata è possibile contattare lo Studio Legale Dodaro.